KAP R2S - Decreti Dogane: Viaggiare Informati
Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
Dogana della Repubblica di Genova
Transito Terrestre:
Dal 20 gennaio 1469. Chiusura del varco di Genova Capitale.
Qualunque cittadino, straniero o genovese, che intendesse transitare per la città di Genova in entrata, uscita e attraversamento (anche viaggiando per nodi), dovrà obbligatoriamente richiedere i necessari lasciapassare presso gli appositi uffici della Dogana di Genova, compilando i moduli lì presenti.
In presenza di eserciti in modalità aggressiva posti a guardia della Capitale, gli eventuali incidenti, causati dalla negligenza dei viaggiatori, non saranno considerati responsabilità del Consiglio della Repubblica e come tali non verranno risarciti.
Si raccomanda dunque la massima e scrupolosa osservanza nella richiesta dei permessi e delle disposizioni doganali in vigore.
Per salvaguardare la propria incolumità , si raccomanda ai viandanti di mettersi in viaggio solo dopo aver constatato la presenza del proprio nominativo nelle liste amici pubblicate dai Generali posti al controllo del varco sopraccitato.
Transito Marittimo:
Dal 20 gennaio 1469. Chiusura di tutti i porti della Repubblica di Genova.
Sono vietati gli approdi senza prima aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Prefetto nella sala doganale predisposta. Eventuali attracchi non autorizzati saranno puniti a norma di legge.
Prefetto: Karmat
Dogana della Repubblica fiorentina
Transito Terrestre:
Dal 17 febbraio 1469. Libera circolazione dei cittadini fiorentini all’interno della repubblica sia in entrata che in uscita.
Chiusura in entrata o attraversamento delle frontiere di Montepulciano, Piombino, della Capitale Firenze e nodi confinanti, a tutti i gruppi fiorentini e stranieri, i quali sono obbligati a richiedere i necessari lasciapassare presso gli uffici della Dogana di Firenze, secondo le norme previste dallo Statuto Doganale ed attendere l'assenso o il diniego alla richiesta di permesso.
Transito Marittimo:
Dal 17 febbraio 1469. Divieto di navigazione entro le tre miglia nautiche dalle coste Fiorentine, fatta eccezione per le navi che devono attraccare al porto.
I trasgressori potranno essere affondati immediatamente.
Prefetto: Donbasilio
Dogana della Repubblica di Siena
Transito Terrestre:
Dal 24 gennaio 1469. Libera circolazione in tutto il Territorio della Repubblica di Siena per chiunque non sia presente nelle liste nere Imperiali e Repubblicane.
Transito Marittimo:
Dal 24 gennaio 1469. Le richieste di attracco per il porto di Orbetello dovranno essere presentate presso la Dogana di Siena e si dovrà attendere il consenso del Prefetto.
Prefetto: .Selene
Dogana del Ducato di Milano
Transito Terrestre:
Dal 29 novembre 1468. Libera circolazione su tutto il territorio, per i residenti e per gli stranieri, fatta eccezione per la Capitale di Milano accessibile solo a chi possiede dei requisiti, ad esempio: ai residenti, nobili, membri delle forze armate o ecclesiastici, consiglieri, ed altri. Chi non possiede i requisiti dovrà richiedere il permesso al Prefetto presso la Dogana di Milano e sarà necessario attenderne la valutazione e relativa risposta del Prefetto. La mancata risposta si considera il permesso non concesso.
Transito Fluviale:
Dal 29 novembre 1468. Le richieste di attracco dovranno essere presentate presso la Dogana di Milano e si dovrà sempre attendere il consenso del Prefetto.
Prefetto: Geltrude1
Dogana del Ducato di Modena
Transito Terrestre:
Dal 16 giugno 1468. Chiusura del varco di Modena per i non residenti nel Ducato di Modena sprovvisti di regolare permesso. Le richieste di lasciapassare dovranno essere presentate nella Dogana modenese da parte di un membro del gruppo composto da massimo 5 persone. Per tutte le altre città del Ducato vige la libera circolazione.
Tale autorizzazione (Lasciapassare) ha valore dopo 24 ore dal rilascio e avrà una durata di 96 ore, o salvo diretta disposizione del Prefetto.
La mancata risposta alla richiesta di lasciapassare deve considerarsi come esito negativo alla domanda .
I lasciapassare devono essere richiesti presso la Dogana del Ducato di Modena secondo le modalità ivi descritte.
Transito Marittimo:
Dal 16 giugno 1468. Vietato avvicinarsi a più di tre miglia dal porto di Massa, in assenza del permesso scritto da parte del Capoporto della Città . Solo dopo aver ottenuto il permesso la nave potrà avvicinarsi. Per i porti di Massa e Modena le richieste di attracco devono essere presentate in dogana almeno 24 ore prima.La mancata risposta alla richiesta di attracco deve considerarsi come esito negativo alla domanda.
Prefetto: Tinuviel82
Serenissima Repubblica di Venezia
Dogana della Serenissima Repubblica di Venezia
Transito Terrestre:
Dal 8 agosto 1468. Chiusura totale della Capitale Venezia e dei confini, città e nodi, a tutti i residenti e non residenti. L'entrata in transito e stazionamento dovrà essere richiesta nelle apposite sale della Dogana della Serenissima Res Pubblica di Venezia e sarà facoltà del Doge e/o del Reggente, se nominato, e del Prefetto vagliare e comunicare l'eventuale permesso.
E' fatto divieto entrare e transitare con gruppi e/o reggimenti superiori ai cinque elementi.
Tutte le armate repubblicane sono in stato di combattimento, e passeranno al filo di spada, in qualunque momento, chiunque non rispetti il decreto e sarà sprovvisto di lasciapassare.
Transito Marittimo:
Dal 8 agosto 1468. Chiusura dei porti, per i quali vige il banno delle tre miglia nautiche, con affondamento. L'entrata in transito o gli attracchi dovranno essere richiesti nelle apposite sale della Dogana della Serenissima Res Pubblica di Venezia e potranno avvenire ottenendo l'autorizzazione del Doge in carica o del Prefetto.
Prefetto: Ladisissi
Regno delle Due Sicilie
Dogana della Provincia degli Abruzzi
Transito Terrestre:
Dal 18 febbraio 1469. Libera circolazione su tutto il territorio abruzzese.
Transito Marittimo:
Dal 18 febbraio 1469. Per attraccare nei porti abruzzesi i capitani di navi devono presentare la richiesta presso la Real Dogana delle due Sicilie ed attendere l'esito del Prefetto.
Prefetto: Felancia
Dogana della Provincia di Terra di Lavoro
Transito Terrestre:
Dal 18 febbraio 1469. Libera circolazione su tutto il territorio laburino.
Transito Marittimo:
Dal 18 febbraio 1469. Per attraccare nei porti laburini i capitani di navi devono presentare la richiesta presso la Real Dogana delle due Sicilie ed attendere l'esito del Prefetto.
Prefetto: Helle
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Si raccomanda a tutti i viaggiatori, prima di mettersi in viaggio, di informarsi sempre sui vari regolamenti e decreti di ogni provincia/repubblica/ducato che si vuole raggiungere via terra o via mare.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, chiedete agli organi del luogo, per evitare spiacevoli incidenti. In caso di mancate risposte si consiglia di non proseguire il viaggio, per non correre il rischio di ritrovarsi uccisi dagli eserciti o affondati o denunciati per aver violato le leggi del posto.
Viaggiare è bello, informati è meglio!
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La Redazione KAP del Regno delle Due Sicilie
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Fonti:
Dogana genovese
Dogana fiorentina 1
Dogana fiorentina 2
Dogana senese
Dogana milanese
Dogana modenese
Dogana veneziana
Dogana abruzzese
Dogana laburina
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